Art. 43
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'.
Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-43