Art. 43 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 43

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.
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