Art. 41 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 41

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27 e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.
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