Art. 40 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 40

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere, a) e 6) del secondo comma dell'.
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