Art. 4
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'.
L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.
Per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell' e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.
L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-4