Art. 39 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 39

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale non valutato a norma dell', primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'.
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