Art. 32 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 32

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore. All'ufficiale promosso 6 attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza. La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi la eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.
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