Art. 32
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.
All'ufficiale promosso 6 attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.
La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi la eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-32