Art. 3 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 3

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo: ad anzianità; a scelta. Può essere disposto per meriti eccezionali.
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