Art. 26 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 26

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.
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