Art. 22 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 22

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento 6 promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
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