Art. 2
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti ai gradi suddetti.
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