Art. 14 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 14

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se lo ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non sia idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.
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