Art. 10
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 7 mar 1974
Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.
Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle, funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo
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