Art. 2
LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1441
In vigore dal 20 gen 1966
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in annue lire 105 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Aeronautica per l'anno finanziario 1965 e di quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - JERVOLINO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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