Art. 1
LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1441
In vigore dal 20 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attività negli aeroporti, è dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennità giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.
L'indennità predetta sarà corrisposta dal giorno successivo a quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio.
L'indennità stessa non è cumulabile con il trattamento di missione.
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