Art. 4 · LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1367

Art. 4

LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1367

In vigore dal 5 gen 1966
L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente: "Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi. Le guardie di sanità, nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria".
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