Art. 1 · LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1367

Art. 1

LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1367

In vigore dal 5 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori sanitari del Ministero della sanità, istituita dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso. Le tabelle 2, 3, 4 e 7 del quadro 1, allegato ai decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge. Non si applica per gli aumenti degli organici previsti dalla presente legge il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
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