Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 dic 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, concernente: "Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-12-06;1310#art-1