Art. 9
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372
In vigore dal 6 gen 1966
Contributo per lavori di riparazione,
modificazione e trasformazione di navi mercantili
Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.
Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali è inferiore a 10.000 chilogrammi.
La concessione del contributo è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372#art-9