Art. 9 · LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

Art. 9

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

In vigore dal 6 gen 1966
Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa. Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali è inferiore a 10.000 chilogrammi. La concessione del contributo è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.
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