Art. 4 · LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

Art. 4

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

In vigore dal 6 gen 1966
Criteri per la concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali Il Ministro per la marina mercantile concede il contributo integrativo per nuove costruzioni navali secondo l'ordine cronologico di inizio dei lavori e, a parità di data di esso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ai fini del comma precedente l'esame delle domande di concessione del contributo è effettuato dal Ministero della marina mercantile al termine di ogni successivo periodo di tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme eventualmente non impegnate sullo stanziamento relativo all'anno finanziario 1965, autorizzato con la presente legge, potranno essere utilizzate nell'anno 1966 per la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima.
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