Art. 1
LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372
In vigore dal 6 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Contributo integrativo
per nuove costruzioni navali
Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere concessi ai cantieri navali costruttori contributi che rapportati al costo di produzione non ne superino in media il 15 per cento.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente il contributo, per ciascuna costruzione, è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla presente legge. L'ammontare del contributo determinato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il contributo stesso è calcolato.
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