Art. 10 · LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330

Art. 10

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330

In vigore dal 29 dic 1965
Chiunque viola le disposizioni di cui all' è punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.
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