Art. 4 · LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

Art. 4

LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

In vigore dal 29 dic 1965
Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329#art-4