Art. 2
LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329
In vigore dal 29 dic 1965
Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell' con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329#art-2