Art. 10
LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329
In vigore dal 29 dic 1965
Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della, presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'.
Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione o dell'atto costitutivo di privilegio.
Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.
Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329#art-10