Art. 1
LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329
In vigore dal 29 dic 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo , in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene stipulato il contratto a norma del successivo .
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Prourn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329#art-1