Art. 8 · LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1261

Art. 8

LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1261

In vigore dal 21 nov 1965
Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1 luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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