Art. 1
1 / 2In vigore dal 27 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-10-29;1474#art-1