Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 dic 1965
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - DELLE FAVE - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE
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