Art. 3 · LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218

Art. 3

LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218

In vigore dal 28 nov 1965
Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalità di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.
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