Art. 4 · LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1172

Art. 4

LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1172

In vigore dal 31 ott 1965
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 ottobre 1964. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 ottobre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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