Art. 3 · LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117

Art. 3

LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117

In vigore dal 10 ott 1965
L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente: "Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione. Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio. I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117#art-3