Art. 1
LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117
In vigore dal 18 feb 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
.
L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117#art-1