Art. 1 · LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117

Art. 1

LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117

In vigore dal 18 feb 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504 . L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504 .
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