Art. 9 · LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 9

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

In vigore dal 16 ott 1965
La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola. La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale di cui all', viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.
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