Art. 24
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
In vigore dal 16 ott 1965
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addì 4 agosto 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - GUI - REALE - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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