Art. 23 · LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 23

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

In vigore dal 16 ott 1965
Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti. I diplomati di detti istituti che abbiano fatto un regolare corso di studi triennali possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica con un esame di idoneità presso una Commissione costituita secondo le norme di cui all'.
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