Art. 22
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
In vigore dal 16 ott 1965
Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente .
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