Art. 21
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
In vigore dal 16 ott 1965
Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sarà per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazioni rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.
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