Art. 2
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
In vigore dal 16 ott 1965
Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito del diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.
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