Art. 13 · LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 13

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

In vigore dal 16 ott 1965
Gli istituti di cura pubblici e privati, i gabinetti radiologici pubblici e privati e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature, sono obbligati ad assumere personale provvisto del diploma di abilitazione di tecnico di radiologia medica.
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