Art. 12 · LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 12

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

In vigore dal 16 ott 1965
L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo .
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