Art. 6
LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027
In vigore dal 22 set 1965
All'onere per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, valutato in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addì 4 agosto 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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