Art. 2 · LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027

Art. 2

LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027

In vigore dal 7 apr 1968
I concorsi per la nomina del personale di cui all' saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per conseguire la licenza elementare. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma. Ai soli fini della formulazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.
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