Art. 4
LEGGE 26 luglio 1965, n. 965
In vigore dal 31 ago 1965
Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetta.
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