Art. 25 · LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Art. 25

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonchè l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione. La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.
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