Art. 23 · LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Art. 23

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
L' della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente "Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto. Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379".
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