Art. 18
LEGGE 26 luglio 1965, n. 965
In vigore dal 31 ago 1965
La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera c) dell' della legge 11 aprile 1955, numero 379, oppure dalla lettera d) dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza:
nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;
nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.
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