Art. 17 · LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Art. 17

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, è considerato come sussistente il requisito della inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.
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