Art. 15 · LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Art. 15

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78 e all'indennità di studio di cui alla legge 19 febbraio 1963, n. 355 e successive modificazioni è effettuato in sede di liquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1966. Per i segretari comunali e provinciali e per il personale riguardato dall' della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente al periodo dal 1 gennaio 1963 al 28 febbraio 1966, la maggiorazione della retribuzione annua contributiva che derivi esclusivamente dall'applicazione delle norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 non è soggetta a contributo.
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