Art. 14 · LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Art. 14

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1963 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonchè il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa, erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.
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