Art. 10 · LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Art. 10

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Con effetto dal 1 luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all', nonchè la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell' della legge 11 aprile 1955, numero 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1 luglio 1965 fino alla data di cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.
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